Art. 1
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[1]Testo unico della legge comunale e provinciale
[2]Art. 1.
[3]I provvedimenti ad iniziativa governativa, che importino nuove attribuzioni delle autorita' comunali e provinciali, ovvero aboliscano o modifichino quelle esistenti, quando non siano promossi dal Ministro dell'Interno, debbono essere predisposti di concerto col medesimo.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva