Art. 1

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[1]Testo unico della legge comunale e provinciale

[2]Art. 1.

[3]I provvedimenti ad iniziativa governativa, che importino nuove attribuzioni delle autorita' comunali e provinciali, ovvero aboliscano o modifichino quelle esistenti, quando non siano promossi dal Ministro dell'Interno, debbono essere predisposti di concerto col medesimo.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art1 · fonte su Normattiva