Art. 100
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[1]Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia, oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 8 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti:
[2]1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 10.000;
[3]2° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 50.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
[4]3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 50.000, nonche' le costituzioni di servitu' o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 8 settembre 1937 · versione 0 su Normattiva