Art. 100
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[1]Nei comuni aventi popolazione superiore ai 20.000 e non ai 100.000 abitanti, o che, pure non avendo popolazione superiore ai 20.000 abitanti, siano capoluoghi di provincia ((, salvo per questi quanto e' disposto nei capoversi dell'articolo precedente,)), oltre che nei casi indicati ai numeri da 1 a 4 e da 8 a 14 dell'articolo precedente, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, le deliberazioni che riguardano i seguenti oggetti: 1° liti attive o passive e transazioni per un valore eccedente le lire 10.000;
[2]2° impieghi di denaro, che eccedono nell'anno le lire 50.000, quando non si volgano alla compra di stabili od a mutui con ipoteca o a depositi presso gli istituti di credito autorizzati dalla legge, od all'acquisto di titoli emessi o garantiti dallo Stato;
[3]3° alienazioni di immobili, di titoli del debito pubblico, di semplici titoli di credito o di azioni industriali, quando il valore del contratto superi la somma di lire 50.000, nonche' le costituzioni di servitu' o di enfiteusi, quando il valore del fondo ecceda la somma suddetta.
Testo vigente dal 8 settembre 1937 al 1 luglio 1947 · versione 1 su Normattiva