Art. 103

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[1]Qualora la Giunta provinciale amministrativa ritenga di negare o sospendere l'approvazione delle deliberazioni sottoposte al suo esame, ne fa conoscere al Podesta' i motivi, invitandolo a presentare le sue deduzioni entro un termine all'uopo stabilito.

[2]Sulle deduzioni del Podesta' o, quando manchino, in seguito al decorso del termine, la Giunta provinciale amministrativa emette la decisione.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art103 · fonte su Normattiva