Art. 107

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[1]Per le contravvenzioni previste nell'articolo precedente, il colpevole e' ammesso a pagare, all'atto della contestazione della contravvenzione, una somma fissa nelle mani dell'agente o del funzionario che ha accertato la contravvenzione.

[2]L'agente o funzionario e' tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento, su apposito modulo, da staccarsi da un bollettario a madre e figlia, vidimato dal Podesta'.

[3]La misura della somma che deve essere pagata ai sensi del comma primo, e' determinata, in via generale, per ciascuna specie di contravvenzione, con ordinanza del Podesta', il quale puo' anche stabilire che per determinate categorie di contravvenzioni non si faccia luogo all'oblazione prevista dal presente articolo.

[4]I provvedimenti del Podesta' sono pubblicati, mediante affissione all'albo pretorio, per un termine non inferiore a otto giorni.

[5]L'oblazione non e' ammessa quando il fatto contravvenzionale abbia recato danno a terzi o al comune, nel qual caso si osservano le disposizioni dell'articolo seguente.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 ottobre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art107 · fonte su Normattiva