Art. 109

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[1]Qualora il contravventore non siasi presentato innanzi al Podesta' nel termine prescritto, ovvero, pure essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione e' trasmesso, a cura del Podesta', al pretore per il procedimento penale.

[2]Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Podesta' a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.

[3]Il decreto di condanna e' notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.

[4]Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto e' dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 ottobre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art109 · fonte su Normattiva