Art. 109
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →
[1]Qualora il contravventore non siasi presentato innanzi al Podesta' nel termine prescritto, ovvero, pure essendosi presentato, non abbia fatto domanda di oblazione, il verbale di contravvenzione e' trasmesso, a cura del Podesta', al pretore per il procedimento penale.
[2]Tale disposizione si applica anche nel caso in cui il contravventore non abbia pagato la somma fissata dal Podesta' a titolo di oblazione, ovvero la domanda di oblazione non sia stata accolta.
[3]Il decreto di condanna e' notificato con contemporaneo precetto a pagare la pena pecuniaria inflitta entro i cinque giorni successivi alla scadenza del termine per proporre opposizione e con avvertimento che, decorso inutilmente il termine per la opposizione, il precetto rimane efficace ad ogni effetto di legge.
[4]Per la notifica del decreto e contemporaneo precetto e' dovuto un solo diritto a norma delle tariffe sugli atti degli ufficiali giudiziari.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 ottobre 2000 · versione 0 su Normattiva