Art. 110
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[1]Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del comune e alle ordinanze del Podesta', sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli articoli 107 e 108, spettano al comune.
[2]Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, e' devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.
[3]Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 ottobre 2000 · versione 0 su Normattiva