Art. 110

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 marzo 1934 al 13 ottobre 2000. Leggi il testo vigente →

[1]Le somme riscosse a titolo di ammenda per le contravvenzioni ai regolamenti nell'interesse del comune e alle ordinanze del Podesta', sia in seguito a condanna, sia per effetto dell'oblazione prevista negli articoli 107 e 108, spettano al comune.

[2]Un terzo del provento delle ammende, di cui al comma precedente, e' devoluto ad un fondo speciale per premi di diligenza, da conferirsi agli agenti che abbiano contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.

[3]Le norme per il conferimento di tali premi sono stabilite nei regolamenti comunali.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 ottobre 2000 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art110 · fonte su Normattiva