Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
ELEZIONI - T.U. 3 MARZO 1934, N. 383, ARTT. 10 E 14 - CESSAZIONE DELLA INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE - NECESSITA' CHE LE DIMISSIONI DEL CANDIDATO SIANO ACCETTATE - PROROGATIO FINO ALLA NOMINA DEL SUCCESSORE - NON VIOLANO L'ART. 3, PRIMO COMMA, E L'ART. 51, PRIMO COMMA, COST. - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Le disposizioni di cui agli artt. 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, isolatamente considerate - a prescindere cioe' dalle conseguenze che ne derivano sul significato dell'art. 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, - non contrastano con le norme di cui agli artt. 3, primo comma, e 51, primo comma, della Costituzione: l'art. 10 stabilendo che l'accettazione delle dimissioni da un determinato ufficio spetta alla medesima autorita' che ebbe a procedere alla nomina e presupponendo quindi il principio, di generale applicazione nel campo giuspubblicistico, che le dimissioni non hanno effetto se non sono state accettate dall'autorita' competente; l'art. 14 formulando, con specifico riferimento all'ipotesi di avvenuto decorso del termine di durata, la regola che gli amministratori cessati restano in carica fino all'insediamento dei loro successori, anche questa applicabile, piu' largamente, ad ogni altra ipotesi di cessazione dall'ufficio, compresa quella di dimissioni.
Riguarda ancheart. 10 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
ELEZIONI - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 15, N. 3, D.P.R. 16 MAGGIO 1960, N. 570, E 10 E 14 R.D. 3 MARZO 1934, N. 383 - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE - VIOLAZIONE DELL'ART. 51 COST. - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La normativa risultante dal combinato disposto degli articoli 15, n. 3, del D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, del D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203), 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383 (T.U. delle leggi comunale e provinciale), nonche' dai piu' generali principi da questi ultimi implicati, e' in contrasto con l'art. 51 della Costituzione.
Riguarda ancheart. 10 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)d.P.R. 570/1960
ELEZIONI - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 10 E 14 DEL T.U. 3 MARZO 1934, N. 383, E DELL'ART. 15, N. 3, DEL T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570 - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE - CESSAZIONE DELLA INELEGGIBILITA' - MODALITA' - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 51, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - QUESTIONE GIA' DECISA - MANIFESTA INFONDATEZZA.
E' manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale relativa alla normativa risultante dal combinato disposto dell'art. 15, n. 3, del t.u.; 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, del testo unico legislativo D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203) e degli artt. 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, dal momento che tale normativa ha cessato di avere efficacia, ai sensi dell'art. 136 della Costituzione, per effetto di precedente decisione della Corte costituzionale.
Riguarda ancheart. 10 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)d.P.R. 570/1960
ELEZIONI - COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 10 E 14 DEL T.U. 3 MARZO 1934, N. 383, E DELL'ART. 15, N. 3, DEL T.U. 16 MAGGIO 1960, N. 570 - INELEGGIBILITA' A CONSIGLIERE COMUNALE - CESSAZIONE DELLA INELEGGIBILITA' - MODALITA' - VIOLAZIONE DELL'ART. 51, PRIMO COMMA, DELLA COSTITUZIONE - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
La normativa risultante dal combinato disposto dell'art. 15, n. 3, del t.u. 16 maggio 1960, n. 570 (art. 15, n. 3, del t.u. legislativo D.P.R. 5 aprile 1951, n. 203) e degli artt. 10 e 14 del R.D. 3 marzo 1934, n. 383, nel richiedere per la cessazione della causa di ineleggibilita' a consigliere comunale che le dimissioni da uffici incompatibili rispetto alla candidatura siano state accettate, senza d'altronde prescrivere alcun termine per l'accettazione, e nell'esigere per di piu' che il dimissionario sia stato sostituito nell'ufficio, contrasta con l'art. 51, primo comma, della Costituzione, in quanto la eleggibilita' finisce in tale ipotesi per dipendere da una estranea volonta', per giunta discrezionale almeno in ordine al quando, e viola al tempo stesso la riserva di legge posta dalla medesima disposizione (cfr. gia' sent. n. 46/1969).
Riguarda ancheart. 10 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)d.P.R. 570/1960
ELEZIONI AMMINISTRATIVE - CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI IN SEDE DI CONTENZIOSO ELETTORALE - SOPRAVVENUTA ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE DELLE NORME ATTRIBUTIVE DELLA COMPETENZA E CARENZA DEL POTERE DI PROPORRE QUESTIONI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - MANIFESTA INFONDATEZZA.
I consigli comunali - per la sentenza n. 93 del 1965 della Corte costituzionale - non possono piu' svolgere attivita' giurisdizionale in materia di contenzioso elettorale e non possono, quindi, promuovere questioni di legittimita' costituzionale alla Corte; pertanto le questioni promosse con deliberazione dei consigli comunali (anche se anteriori alla data di pubblicazione della sentenza nella G.U.) devono essere dichiarate manifestamente infondate. Sono manifestamente infondate le questioni di legittimita' costituzionale relative al D.P.R. 16 maggio 1960, n. 570; al D.L.L. 25 giugno 1944, n. 151; al comma primo del R.D. 24 dicembre 1934, n. 2316; agli artt. 23 e 132 del T.U. 9 febbraio 1915, n. 148; all'art. 16 del R.D. 5 febbraio 1891, n. 99 ed all'art. 5 del D.P.Reg. sic. 20 agosto 1960, n. 3, sollevate con deliberazioni di consigli comunali privi di potesta' giurisdizionale in materia elettorale, a seguito della menzionata sentenza n. 93 del 1965.
Riguarda ancheart. 132 r.d. 148/1915art. 16 r.d. 99/1991art. 12 Approvazione del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternita' ed infanzia (034U2316)art. 23 r.d. 148/1915art. 260 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)