Art. 140

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[1]I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

[2]E' consentito alla provincia di provvedere mediante licitazione privata:

[3]1° quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le lire 75.000;

[4]2° quando si tratti di spesa che non superi annualmente le lire 15.000 e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale, si oltrepassi il limite anzidetto;

[5]3° quando si tratti di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le lire 75.000 e la durata del contratto non ecceda i novi anni.

[6]Anche all'infuori dei casi previsti nel secondo comma, il Prefetto puo' consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti piu' vantaggiosa per l'amministrazione.

[7]Puo' anche autorizzare la trattativa privata, allorche' ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessita' o la convenienza.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 1 luglio 1947 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art140 · fonte su Normattiva