Art. 140

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[1]((I contratti di alienazioni, locazioni, acquisti, somministrazioni od appalti di opere devono, di regola, essere preceduti da pubblici incanti con le forme stabilite pei contratti dello Stato.

[2]E' consentito alla provincia di provvedere mediante licitazione privata:

  • 1)quando si tratti di contratti il cui valore complessivo e giustificato non ecceda le L. 2.500.000;
  • 2)quando si tratti di spese che non superino annualmente le L. 250.000 e la provincia non resti obbligata oltre i cinque anni, sempre che per lo stesso oggetto non vi sia altro contratto, computato il quale si oltrepassi il limite anzidetto;
  • 3)quando si tratti di fondi rustici, fabbricati od altri immobili, se il canone complessivo non superi le L. 2.500.000 e la durata del contratto non ecceda i nove anni.

[3]Anche all'infuori dei casi previsti nel secondo comma, il Prefetto puo' consentire che i contratti seguano a licitazione privata, quando tale forma di appalto risulti piu' vantaggiosa per l'amministrazione.

[4]Puo' anche autorizzare la trattativa privata, allorche' ricorrano circostanze eccezionali e ne sia evidente la necessita' o la convenienza)).

Testo vigente dal 1 luglio 1947 al 13 giugno 1990 · versione 16 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art140 · fonte su Normattiva