Art. 144
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[1]Sono obbligatorie le spese concernenti gli oggetti ed i servizi appresso indicati:
[2]A)Oneri patrimoniali:
[3]1. imposte, sovrimposte e tasse;
[4]2. conservazione del patrimonio provinciale e adempimento degli obblighi relativi;
[5]3. pagamento dei debiti esigibili. In caso di liti sono stanziate nel bilancio le somme relative, da tenersi in deposito fino alla decisione della causa.
- B)Spese generali:
[6]1. ufficio ed archivio provinciale;
[7]2. locali, mobili, illuminazione e riscaldamento per gli archivi provinciali di Stato nelle provincie napoletane e siciliane;
[8]3. istituzioni provinciali;
[9]4. stipendi, assegni ed indennita' spettanti al segretario ed agli altri impiegati, agenti e salariati;
[10]5. compartecipazione ai diritti di segreteria dei segretari delle amministrazioni provinciali;
[11]6. contributi alla cassa di previdenza per le pensioni dei sanitari e alle casse di previdenza per le pensioni agli impiegati e salariati degli enti locali e contributi ai fondi di pensione gia' istituiti dalla provincia; annualita' e contributi nei premi dipendenti da polizze di assicurazione di rendite vitalizie stipulate a favore del personale impiegato o salariato e dei suoi aventi diritto quale trattamento di previdenza e quiescenza;
[12]7. pensioni ed indennita' o quote di pensioni e di indennita' ai personali e ai loro superstiti aventi titolo al trattamento di quiescenza totalmente o parzialmente a carico della provincia;
[13]8. contributi per le assicurazioni obbligatorie per l'invalidita' e la vecchiaia, contro la disoccupazione involontaria e contro la tubercolosi, per quei dipendenti, di qualunque categoria, che vi siano soggetti per legge;
[14]9. contributi di assicurazione per i casi di malattia a favore del personale dipendente nei territori annessi al Regno, in base all'articolo 3 della legge 26 settembre 1920, n. 1322, all'articolo 2 della legge 19 dicembre 1920, n. 1778, e all'articolo 2 del Regio decreto-legge 22 febbraio 1924, numero 211, che sia soggetto all'obbligo dell'assicurazione, ai sensi del Regio decreto-legge 24 novembre 1925, n. 2146;
[15]10. locali per gli uffici di Prefettura e per l'alloggio dei Prefetti; locali per gli uffici provinciali, pei commissariati e per le delegazioni suburbane di pubblica sicurezza e per gli uffici distaccati di pubblica sicurezza istituiti nei comuni gia' sedi di sottoprefettura;
[16]11. contributi nelle spese inerenti alla formazione del nuovo catasto e funzionamento delle commissioni censuarie provinciali;
[17]12. servizio di accasermamento dei corpi armati di polizia;
[18]13. servizio delle riscossioni e dei pagamenti; compilazione di ruoli speciali di sovrimposta;
[19]14. quote di concorso nelle spese consortili;
[20]15. medaglie di presenza ai componenti della Giunta provinciale amministrativa indicati all'articolo 27;
[21]16. locali per la sede e per l'archivio degli uffici di leva;
[22]17. associazione alla raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno e alla «Gazzetta ufficiale»;
[23]18. spese di liti e di atti a difesa delle ragioni della provincia;
[24]19. premi di diligenza da conferirsi sull'ammontare delle oblazioni e delle ammende per contravvenzioni;
[25]20. spese a carico della provincia per inchieste, ispezioni, verifiche ordinate da autorita' superiori e per l'esecuzione di provvedimenti d'ufficio;
[26]21. sgravi e rimborsi di quote inesigibili d'imposte, sovrimposte e tasse;
[27]22. rimborso di spese forzose agli amministratori;
[28]23. indennita' di carica al Preside e al vice-preside, quando siano accordate dal Ministro dell'Interno;
[29]24. contributi nelle spese per l'impianto e la sistemazione dei campi di tiro a segno e per la dotazione di armamento;
[30]25. contributi all'istituto nazionale di assistenza e previdenza a favore degli impiegati degli enti locali, per i posti non coperti.
- C)Sanita' ed igiene:
[31]1. disinfezione contro le malattie infettive; visite sanitarie in caso di epidemie e di epizoozie;
[32]2. funzionamento dei laboratori provinciali di igiene e di profilassi e relative sezioni distaccate, stipendi e salari al personale addettovi;
[33]3. acquisto del chinino di Stato da distribuire, per mezzo dei comuni, ai coloni ed agli operai impiegati in modo permanente od avventizio in qualsiasi lavoro, con rimunerazione fissa od a cottimo, salvo il rimborso da parte dei proprietari di terreni;
[34]4. somministrazione e spedizione ai comuni del vaccino antivaioloso;
[35]5. prevenzione e cura della pellagra;
[36]6. servizi attinenti alla cura antirabbica, se ed in quanto non vi provvedano i comuni o altre pubbliche istituzioni;
[37]7. contributi per i consorzi provinciali antitubercolari, per le sedi e per gli uffici di detti consorzi e per il personale necessario;
[38]8. indennita' di abbattimento di animali colpiti da malattia infettiva.
- D)Opere pubbliche:
[39]1. sistemazione e manutenzione delle strade provinciali;
[40]2. assicurazione contro gl'infortuni sul lavoro degli operai addetti ai lavori in economia;
[41]3. concorso alla costruzione ed al mantenimento degli argini contro fiumi e torrenti;
[42]4. contributi nelle opere idrauliche di quinta categoria dichiarate obbligatorie;
[43]5. contributi nelle nuove opere per le vie di navigazione interna di seconda, terza e quarta classe ed in quelle di ristabilimento e di manutenzione delle vie navigabili di terza e quarta classe;
[44]6. contributi nelle opere di miglioramento e nelle spese di manutenzione dei porti di prima, seconda, terzo e quarta classe, della seconda categoria e dei relativi fari e fanali;
[45]7. costruzione delle strade di allacciamento dei comuni isolati e delle strade di accesso alle stazioni ferroviarie e porti.
- E)Educazione nazionale:
[46]1. personale di segreteria, assistenti, macchinisti e personale di servizio, locali, illuminazione, riscaldamento, materiale didattico e scientifico e spese varie d'ufficio per gli istituti tecnici e i licei scientifici, tranne le spese relative al personale addetto agli istituti tecnici della Lucania, della Sardegna ed all'istituto tecnico di Modica, che fanno carico allo Stato;
[47]2. stipendi agli assistenti ed al personale di segreteria e di servizio addetto agli istituti nautici, acquisto e manutenzione delle suppellettili scientifiche e tecniche, biblioteche, ed altre spese attinenti agli istituti stessi;
[48]3. somministrazione e manutenzione dei locali, illuminazione, riscaldamento e provvista di acqua per gli istituti di istruzione tecnica;
[49]4. somministrazione dei locali e dell'azienda agraria alle Regie scuole agrarie medie di cui agli articoli 49 e 60 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3214;
[50]5. somministrazione dei locali e arredamento degli uffici regionali scolastici;
[51]6. somministrazione dei locali per i comitati provinciali dell'Opera nazionale Balilla;
[52]7. contributi ai patronati scolastici e somministrazione dei locali adibiti al servizio dell'assistenza scolastica;
[53]8. contributi a favore delle Regie universita' e dei Regi istituti d'istruzione superiore.
- F)Agricoltura:
[54]1. contributi per la lotta contro le cavallette e contro la formica argentina;
[55]2. contributi alle cattedre ambulanti di agricoltura.
- G)Assistenza e beneficenza:
[56]1. assistenza degli infermi di mente e spese di trasferimento dei detti infermi da un manicomio ad un altro, ovvero da un manicomio giudiziario ad un istituto comune;
[57]2. assistenza degli infanti illegittimi, abbandonati o esposti all'abbandono;
[58]3. assistenza dei ciechi e dei sordomuti poveri rieducabili, in quanto non vi provvedano i consorzi o altre istituzioni autonome;
[59]4. somministrazioni dei locali per le federazioni provinciali per la protezione della maternita' e della infanzia.
- H)e in generale, tutte le altre spese che siano poste a carico delle provincie da disposizioni legislative.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva