Art. 174
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[1]Per essere nominato segretario comunale, oltre ai requisiti di cui all'articolo 7, e' necessario:
[2]1° essere di sena e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;
[3]2° non aver superato l'eta' di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso. Tale limite e' elevato di cinque anni per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918; inoltre, per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito nazionale fascista prima del 28 ottobre 1922, il limite e' elevato ancora di quattro anni.
[4]Per gli aspiranti che dimostrino di aver precedentemente prestato servizio di ruolo presso amministrazioni comunali, detto limite e' elevato, fino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato.
[5]Nessun limite massimo di eta' e' stabilito nei concorsi per gradi superiori al 7° di cui alla annessa tabella A;
[6]3° avere ottenuto il diploma di abilitazione in seguito ad esame.
[7]Tiene luogo del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo A nell'amministrazione dell'Interno; tiene luogo, altresi', del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo B nell'amministrazione stessa, qualora l'aspirante abbia prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo.
[8]Le donne non possono essere nominate segretari comunali.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva