Art. 174
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[1]Per essere nominato segretario comunale o segretario provinciale, oltre al possesso dei requisiti di cui all'art. 7, e' necessario:
[2]1°) essere di sana e robusta costituzione ed esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;
[3]2°) non aver superato l'eta' di anni 35 alla data del provvedimento che bandisce il concorso. Tale limite e' elevato di cinque anni:
[4]per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-18, o che, durante lo stesso periodo, siano stati imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare; per i legionari fiumani;
[5]per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato, alle operazioni militari svoltesi nelle colonie dell'Africa Orientale Italiana dal 3 ottobre l935-XIII al 5 maggio 1936-XIV;
[6]per coloro che in servizio militare non isolato all'estero abbiano partecipato alle relative operazioni militari, nel periodo dal 6 maggio 1936-XIV al 31 luglio 1939-XVII.
[7]Il limite di eta' e' inoltre elevato:
- a)di quattro anni per coloro che risultino regolarmente iscritti al Partito Nazionale Fascista, senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922, nonche' per i feriti per la causa fascista, in possesso del relativo brevetto, che risultino iscritti al Partito Nazionale Fascista ininterrottamente dalla data dell'evento che fu causa della ferita, anche se posteriore alla Marcia su Roma; ed, infine, pei soci di diritto della Unione fascista tra le famiglie numerose, salvo, per questi ultimi, il maggior limite consentito in applicazione delle lettere b) e c);
- b)di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati, alla data in cui scade il termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso;
- c)di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.
[8]L'elevazione di cui alla lettera b) si cumula con quella di cui alla successiva lettera c) ed entrambe con quelle previste dalle disposizioni precedenti, purche' complessivamente non si superino i 45 anni di eta'.
[9]Per gli aspiranti che dimostrino di avere precedentemente prestato servizio di ruolo presso amministrazioni comunali e provinciali, il limite di 35 anni e' elevato fino ad un massimo di cinque anni, in ragione di un anno per ogni due di servizio prestato.
[10]Nessun limite massimo di eta' e' richiesto nei concorsi per gradi superiori al VII di cui alla annessa tabella A per i segretari comunali, ed al IV di cui alla annessa tabella B per i segretari provinciali.
[11]3°) avere ottenuto il diploma di abilitazione, in seguito ad esame, pei posti di segretario comunale.
[12]Tiene luogo del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo A, nell'Amministrazione civile dell'interno; tiene luogo, altresi', del diploma l'appartenenza agli impieghi di gruppo B, nella stessa Amministrazione, qualora l'aspirante abbia prestato non meno di cinque anni di servizio effettivo.
[13]4°) essere provvisto di laurea in giurisprudenza o di altra riconosciuta equipollente agli effetti della ammissione ai concorsi per le carriere amministrative dello Stato per i posti di segretario comunale di grado superiore al V, e per i posti di segretario provinciale.
[14]Alle nomine e promozioni ai posti di segretario comunale e di segretario provinciale sono applicabili le disposizioni di cui al R. decreto-legge 25 febbraio 1939-XVII, n. 335, secondo la corrispondenza dei gradi dei segretari comunali e dei segretari provinciali a quelli dell'ordinamento gerarchico statale, stabilita nella tabella F annessa alla presente legge.
[15]Le donne sono escluse dall'ufficio di segretario comunale e di segretario provinciale.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 16 settembre 1954 · versione 7 su Normattiva