Art. 187

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[1]Il segretario assunto in servizio in via di esperimento, prima di iniziarlo, deve, sotto pena di decadenza, prestare in presenza di due testimoni, avanti al Podesta', solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedelta' ai propri doveri. Della promessa viene redatto verbale in bollo; l'originale e' conservato presso la Prefettura fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.

[2]La formula della promessa solenne e' la seguente:

[3]«Prometto che saro' fedele al Re ed ai suoi Reali successori; che osservero' lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato; che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego.

[4]«Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non si concilii coi doveri del mio ufficio.

[5]«Prometto che adempiro' a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re e della Patria».

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art187 · fonte su Normattiva