Art. 187
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[1]La prima assunzione in servizio del segretario comunale o del segretario provinciale ha luogo, a titolo di esperimento, per il periodo di un anno, decorso il quale, il Ministro per l'interno, su parere favorevole del Consiglio di amministrazione, puo' conferire la nomina definitiva.
[2]Il trasferimento del segretario comunale o del segretario provinciale ad altra sede, non interrompe il periodo di esperimento.
[3]Qualora l'esperimento non sia ritenuto soddisfacente, il segretario e' dispensato dal servizio, a meno che il Ministro per l'interno, sentito il Consiglio di amministrazione, non creda di prorogare per un altro anno la durata dell'esperimento. In entrambi i casi il provvedimento del Ministro non e' motivato.
[4]Durante il periodo di esperimento spettano al segretario gli assegni corrispondenti al rispettivo grado secondo le annesse tabelle A e B.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 16 settembre 1954 · versione 7 su Normattiva