Art. 189
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[1]Nel caso che, per mutamenti di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, venga attribuito ad un comune un segretario di grado inferiore a quello del segretario che vi presti in atto servizio, questi puo' essere trattenuto nel posto, fino a quando non venga trasferito ad altro comune cui sia attribuito un segretario del suo grado.
[2]Al segretario mantenuto in servizio saranno corrisposti lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo corrispondenti al nuovo grado, oltre ad un assegno, riassorbibile ed utile a pensione, pari alla sola differenza tra il nuovo stipendio e quello gia' goduto.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva