Art. 189
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[1]Il segretario comunale e il segretario provinciale assunti in servizio in via di esperimento, prima d'iniziarlo, devono, sotto pena di decadenza, prestare in presenza di due testimoni, avanti al Prefetto, che puo' delegare, rispettivamente, il Podesta' o il Preside a riceverla, solenne promessa di diligenza, di segretezza e di fedelta' ai propri doveri.
[2]La formula della promessa solenne e' la seguente:
[3]«Prometto che saro' fedele al Re Imperatore ed ai suoi Reali successori:, che osservero' lealmente lo statuto e le altre leggi dello Stato; che adempiro' a tutti gli obblighi del mio ufficio con diligenza e con zelo, per il pubblico bene e nell'interesse dell'Amministrazione, serbando scrupolosamente il segreto di ufficio e conformando la mia condotta, anche privata, alla dignita' dell'impiego.
[4]«Dichiaro che non appartengo e prometto che non apparterro' ad associazioni o partiti, la cui attivita' non concilii coi doveri del mio ufficio.
[5]«Prometto che adempiro' a tutti i miei doveri, al solo scopo del bene inseparabile del Re Imperatore e della Patria».
[6]Della promessa viene redatto verbale in bollo; l'originale e' conservato presso il Ministero dell'interno, fra gli atti personali del segretario, al quale ne viene consegnata copia in carta semplice.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990 · versione 7 su Normattiva