Art. 191
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In caso di assenza o impedimento del segretario comunale, il Prefetto, sentiti i Podesta' dei comuni interessati, puo' chiamare temporaneamente a sostituirlo altro segretario della provincia, fissandone la retribuzione in misura non superiore ai due terzi dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo inerente al grado del segretario da sostituire.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva