Art. 191
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[1]Nel caso che, per mutamenti di circoscrizione territoriale o per altra causa prevista dalla legge, venga attribuito ad un comune o ad una provincia un segretario di grado inferiore a quello del segretario che vi presti, in atto, servizio, questi, ove non preferisca rinunciare al proprio grado, deve essere trasferito ad altra sede cui sia attribuito un segretario del suo grado.
[2]Fino a quando il trasferimento non sia attuato, al segretario mantenuto in servizio saranno corrisposti lo stipendio ed il supplemento di servizio attivo inerenti al nuovo grado oltre ad un assegno riassorbibile ed utile a pensione, pari alla sola differenza tra il nuovo stipendio e quello gia' goduto.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990 · versione 7 su Normattiva