Art. 193
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[1]Il segretario comunale puo' essere trasferito, su domanda o per esigenze di servizio, da uno ad altro comune provvisto di segretario di pari grado.
[2]Per i segretari iscritti nei ruoli provinciali il trasferimento e' disposto dal Prefetto, se i comuni appartengono alla stessa provincia; se a provincie diverse, dal Ministro dell'Interno, sentiti i rispettivi Prefetti.
[3]Per i segretari iscritti nel ruolo nazionale il trasferimento e' disposto in ogni caso dal Ministro dell'interno, sentiti i Prefetti interessati.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva