Art. 193
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →
[1]In caso di assenza o di impedimento del segretario comunale o del segretario provinciale, il Ministro per l'interno, ove non ritenga di conferire la supplenza al vice-segretario se esista, puo' destinare temporaneamente a sostituirlo altro segretario, fissandone la retribuzione in misura non superiore ai due terzi dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado del segretario da sostituire.
[2]Nei casi d'urgenza, per la supplenza dei segretari comunali puo' provvedere il Prefetto, che deve riferirne subito al Ministero.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990 · versione 7 su Normattiva