Art. 193

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

[1]In caso di assenza o di impedimento del segretario comunale o del segretario provinciale, il Ministro per l'interno, ove non ritenga di conferire la supplenza al vice-segretario se esista, puo' destinare temporaneamente a sostituirlo altro segretario, fissandone la retribuzione in misura non superiore ai due terzi dello stipendio iniziale e del supplemento di servizio attivo inerenti al grado del segretario da sostituire.

[2]Nei casi d'urgenza, per la supplenza dei segretari comunali puo' provvedere il Prefetto, che deve riferirne subito al Ministero.

Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art193 · fonte su Normattiva