Art. 198

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[1]Il segretario, che abbia conseguito la promozione di grado, ha facolta' di rinunciare alla medesima.

[2]Il segretario, che abbia per due volte consecutive rinunciato alla promozione, e' escluso dai successivi scrutini.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art198 · fonte su Normattiva