Art. 198
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[1]Alle promozioni di grado si procede per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, il quale vi provvede scegliendo i segretari maggiormente meritevoli della promozione nel numero dei posti da conferire fra coloro che, nel grado precedente, posseggano, a suo giudizio insindacabile, prescritti requisiti, stabilendone, quindi, l'ordine di merito.
[2]Per essere promovibili, occorre avere conseguito, nell'ultimo quinquennio, qualifiche non inferiori a «distinto».
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 16 settembre 1954 · versione 7 su Normattiva