Art. 198

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[1]Alle promozioni di grado si procede per merito comparativo, su designazione del Consiglio di amministrazione, il quale vi provvede scegliendo i segretari maggiormente meritevoli della promozione nel numero dei posti da conferire fra coloro che, nel grado precedente, posseggano, a suo giudizio insindacabile, prescritti requisiti, stabilendone, quindi, l'ordine di merito.

[2]Per essere promovibili, occorre avere conseguito, nell'ultimo quinquennio, qualifiche non inferiori a «distinto».

Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 16 settembre 1954 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art198 · fonte su Normattiva