Art. 199

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[1]Gli stipendi, gli aumenti periodici, i supplementi di servizio attivo e i diritti accessori dei segretari comunali sono stabiliti, per ciascun grado, in conformita' alla tabella A annessa alla presente legge.

[2]Essi sono a carico del comune e vengono assegnati con provvedimento del Ministro dell'Interno o del Prefetto, secondo la rispettiva competenza.

[3]Ai segretari comunali, che abbiano raggiunto lo stipendio massimo del proprio grado, possono essere assegnati, previo parere del Consiglio di amministrazione, e con riguardo alle loro specifiche attribuzioni, diritti accessori, nella misura di cui alla tabella B.

[4]I segretari dei comuni con popolazione superiore ai 450.000 abitanti hanno inoltre diritto ad un'indennita' di carica di annue lire 6.000, soggetta alla riduzione del 12 % agli effetti del Regio decreto 20 novembre 1930, n. 1491.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art199 · fonte su Normattiva