Art. 199

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[1]Il segretario comunale o il segretario provinciale cui sia stata inflitta una punizione disciplinare superiore alla censura dopo la compilazione delle ultime note informative e prima del concorso o dello scrutinio, e' escluso dai medesimi.

[2]Il procedimento disciplinare iniziato a carico del segretario, non impedisce la sua partecipazione ai concorsi o scrutini per promozione di grado; l'eventuale promozione rimane pero' sospesa fino al termine del procedimento stesso.

[3]Quando il procedimento sia concluso con l'applicazione di una punizione disciplinare superiore alla censura, il segretario e' definitivamente escluso dalla promozione sia per concorso, sia per scrutinio.

[4]Il segretario comunale avente grado non inferiore al quarto, ed il segretario provinciale, che siano puniti con il massimo della sospensione dal grado, con privazione dello stipendio, non possono ottenere promozioni per il periodo di otto anni.

Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art199 · fonte su Normattiva