Art. 202
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[1]Al segretario cui sia stata affidata la reggenza di un posto vacante, a norma dell'articolo 192, e' assegnato un compenso mensile non superiore allo stipendio iniziale ed al supplemento di servizio stabiliti per il relativo grado.
[2]Quando il reggente ricopra altro posto di ruolo nelle amministrazioni dello Stato o presso enti pubblici locali, il compenso di cui al comma precedente e' determinato in misura non superiore ai due terzi dello stipendio e del supplemento di servizio attivo.
[3]Spetta, inoltre, al reggente il rimborso delle spese di viaggio effettivamente sostenute per l'accesso al comune; l'ammontare mensile di tale rimborso non dove pero' eccedere il terzo degli assegni stabiliti per il titolare.
[4]Le norme di cui al comma precedente vengono applicate anche per il rimborso delle spese di viaggio sostenute dal segretario di un consorzio, che per l'esercizio delle sue funzioni debba periodicamente recarsi da uno ad altro del comuni consorziati.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva