Art. 202
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[1]Spetta ai segretari comunali ed ai segretari provinciali il trattamento di famiglia stabilito dalla tabella D annessa alla presente legge.
[2]Per le missioni legittimamente autorizzate per ragioni di servizio, spettano al segretario le indennita' stabilite per i funzionari dello Stato di grado corrispondente, secondo la tabella F annessa alla presente legge.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 16 settembre 1954 · versione 7 su Normattiva