Art. 205
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[1]E' obbligatoria in tutti i comuni la riscossione dei diritti di segreteria, da effettuarsi a mezzo di marche segnatasse, in conformita' alla tabella annessa al regolamento per la esecuzione della presente legge.
[2]Il provento dei diritti stessi e' ripartito in conformita' alla tabella D annessa alla presente legge.
[3]In nessun caso la quota dei diritti di segreteria spettante al segretario puo' eccedere la meta' dell'ammontare annuo dello stipendio, esclusa dal computo dello stipendio qualsiasi indennita' accessoria.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva