Art. 205

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[1]In caso di cambiamento di sede, anche per effetto di concorso o di promozione, e' dovuta al segretario una indennita' di trasferimento, nella misura stabilita pei funzionari dello Stato di grado corrispondente, secondo la tabella F annessa alla presente legge. La spesa e' a carico del comune o della provincia in cui il segretario viene trasferito.

[2]Nessuna indennita' e' dovuta quando il trasferimento venga disposto ad istanza del segretario.

Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 16 settembre 1954 · versione 7 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art205 · fonte su Normattiva