Art. 205
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[1]In caso di cambiamento di sede, anche per effetto di concorso o di promozione, e' dovuta al segretario una indennita' di trasferimento, nella misura stabilita pei funzionari dello Stato di grado corrispondente, secondo la tabella F annessa alla presente legge. La spesa e' a carico del comune o della provincia in cui il segretario viene trasferito.
[2]Nessuna indennita' e' dovuta quando il trasferimento venga disposto ad istanza del segretario.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 16 settembre 1954 · versione 7 su Normattiva