Art. 22

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Il Prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorche' dalla superiore autorita' governativa, ne' sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio, senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, tranne il caso di imputazione di reati elettorali.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 28 febbraio 1965 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art22 · fonte su Normattiva