Art. 22

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 febbraio 1965 al 13 giugno 1990. Leggi il testo vigente →

Il Prefetto e chi ne fa le veci non possono essere chiamati a rendere conto dell'esercizio delle loro funzioni, fuorche' dalla superiore autorita' governativa, ne' sottoposti a procedimento, per alcun atto del loro ufficio, senza autorizzazione del Re, previo parere del Consiglio di Stato, tranne il caso di imputazione di reati elettorali. 36

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

36

La Corte Costituzionale con sentenza 4-19 febbraio 1965, n. 4 (in G.U. 1ª s.s. 27/02/1965, n. 52) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo.

Testo vigente dal 28 febbraio 1965 al 13 giugno 1990 · versione 37 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art22 · fonte su Normattiva