Art. 23

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[1]Il Consiglio di Prefettura si compone del Prefetto, o di chi ne fa le veci, che lo presiede, e di due consiglieri.

[2]Alle sedute del Consiglio, in sede di giurisdizione contabile, intervengono, con voto deliberativo, il ragioniere capo della prefettura e il direttore di ragioneria o il ragioniere capo dell'Intendenza di finanza, e, con voto consultivo, il funzionario di ragioneria che ha compilata la relazione sul conto.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 12 giugno 1966 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art23 · fonte su Normattiva