Art. 231
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[1]La Commissione di disciplina per il segretario della provincia e' costituita del Preside, che la presiede, di un rettore da lui designato e di un segretario provinciale nominato dal Prefetto e che funziona da segretario della Commissione.
[2]Per gli altri impiegati la Commissione di disciplina e' costituita di un rettore, che la presiede, designato dal Preside, del segretario provinciale e di un impiegato della provincia, pure nominato dal Preside, che abbia grado non inferiore a quello dell'incolpato e che funziona anche da segretario.
[3]Per i salariati della provincia la commissione di disciplina e' costituita del segretario provinciale, che la presiede, e di altri due membri, nominati dal Preside, uno tra gli impiegati della provincia ed uno tra i salariati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato. Il membro nominato tra gli impiegati funge da segretario.
[4]Il rettore che fa parte della Commissione di disciplina a norma dei comma primo e secondo e' designato dal Preside al principio di ogni anno; il Preside designa altresi' un supplente.
[5]Qualora, per qualsiasi causa, il Preside non provveda o non possa provvedere alle nomine ad esso deferite dai due comma precedenti, tali nomine sono fatte dal Prefetto fra il personale di categoria analoga, dipendente anche da altra amministrazione provinciale.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva