Art. 231
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[1]La Commissione di disciplina per gli impiegati della provincia e' costituita del Consigliere di prefettura addetto al servizio dei comuni, che la presiede, del segretario provinciale e di due impiegati della provincia aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato, nominati dal Preside, di cui uno su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego. Il Preside indica quale dei due impiegati debba avere le funzioni di segretario.
[2]In caso di parita' di voti, prevale il voto del Presidente.
[3]Per i salariati della provincia la Commissione di disciplina e' costituita del segretario provinciale, che la presiede, e di altri due membri, nominati dal Preside, uno tra gli impiegati della provincia, con funzioni di segretario, ed uno tra i salariati aventi grado non inferiore a quello dell'incolpato, quest'ultimo su designazione dell'Associazione nazionale fascista del pubblico impiego.
[4]Qualora, per qualsiasi causa, il Preside non provveda o non possa provvedere alle nomine ad esso deferite dal presente articolo, tali nomine sono fatte dal Prefetto fra il personale di categoria analoga, dipendente anche da altra amministrazione provinciale.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 1 luglio 1947 · versione 7 su Normattiva