Art. 238
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[1]Le commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria, in ordine di merito, dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per l'idoneita' alle nomine.
[2]La nomina dei vincitori e' fatta secondo l'ordine della graduatoria.
[3]L'efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso.
[4]Se per altro la graduatoria comprenda un numero di concorrenti superiore a quello dei posti messi a concorso e taluno dei vincitori rinunzi o decada dalla nomina, l'amministrazione ha facolta' di procedere, in sostituzione di essi, alle nomine dei concorrenti dichiarati idonei, che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.
[5]Tale facolta' non puo' essere piu' esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.
[6]La stessa norma si applica anche peri concorsi a segretario comunale, salvo, per quelli ai posti iniziali della carriera, la disposizione di cui all'articolo 180.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva