Art. 238
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[1]Le Commissioni giudicatrici dei concorsi formano una graduatoria in ordine di merito, dei concorrenti che abbiano conseguito una votazione non inferiore a quella minima richiesta per l'idoneita' alle nomine.
[2]La nomina dei vincitori e' fatta secondo l'ordine della graduatoria.
[3]La efficacia della graduatoria si limita ai soli posti messi a concorso.
[4]Se, per altro, la graduatoria comprenda un numero di concorrenti superiore a quello dei posti messi a concorso e taluno dei vincitori rinunzi, o decada dalla nomina, o per qualsiasi causa cessi dal servizio, l'Amministrazione ha facolta' di procedere, in sostituzione di esso, alla nomina dei concorrenti dichiarati idonei, che, per ordine di merito, seguono immediatamente i vincitori.
[5]Tale facolta' non puo' essere esercitata dopo trascorso un anno dall'approvazione della graduatoria.
[6]La stessa norma si applica anche per i concorsi ai posti di segretario comunale e di segretario provinciale, salvo, per quelli ai posti iniziali della carriera di segretario comunale, la disposizione di cui all'articolo 181.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990 · versione 7 su Normattiva