Art. 248

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[1]Il segretario comunale, gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si pongano in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo, possono essere dispensati dal servizio.

[2]Per i segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale la dispensa e' decretata dal Ministro dell'Interno; per i segretari iscritti nei ruoli provinciali e per gli altri impiegati e salariati e' decretata dal Prefetto. All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.

[3]Il provvedimento di dispensa e' definitivo.

Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art248 · fonte su Normattiva