Art. 248
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[1]Il segretario comunale, gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si pongano in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo, possono essere dispensati dal servizio.
[2]Per i segretari comunali iscritti nel ruolo nazionale la dispensa e' decretata dal Ministro dell'Interno; per i segretari iscritti nei ruoli provinciali e per gli altri impiegati e salariati e' decretata dal Prefetto. All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.
[3]Il provvedimento di dispensa e' definitivo.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 22 agosto 1942 · versione 0 su Normattiva