Art. 248
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[1]Il segretario comunale, il segretario provinciale, gli impiegati e salariati del comune, della provincia e dei consorzi, che, per manifestazioni compiute in ufficio o fuori di ufficio, non diano piena garanzia di fedele adempimento dei propri doveri o si pongano in condizioni di incompatibilita' con le generali direttive politiche del Governo, possono essere dispensati dal servizio.
[2]Per i segretari comunali e per i segretari provinciali la dispensa e' decretata dal Ministro per l'interno e per gli altri impiegati e salariati e' decretata dal Prefetto. All'interessato deve essere assegnato un termine per la presentazione delle sue discolpe.
[3]Il provvedimento di dispensa e' definitivo.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990 · versione 7 su Normattiva