Art. 25
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[1]La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del Prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'ispettore provinciale, di due consiglieri di Prefettura, designati, al principio di ogni anno, dal Prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti, designati dal Segretario del Partito nazionale fascista, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa o tecnica.
[2]La designazione dei membri da parte del Segretario del Partito nazionale fascista e' fatta mediante terna per ogni singolo membro e alla nomina si provvede con decreto del Ministro dell'Interno. Detti membri durano in ufficio quattro anni e possono essere confermati. Essi prestano giuramento nelle forme di cui all'articolo 45.
[3]Il Prefetto designa un consigliere di Prefettura come supplente.
[4]Il supplenti non intervengono alle sedute della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.
[5]Per la validita' delle deliberazioni della Giunta, in sede amministrativa, e' sufficiente l'intervento di cinque membri.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 4 agosto 1938 · versione 0 su Normattiva