Art. 25
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[1]((La Giunta provinciale amministrativa, in sede amministrativa, si compone del prefetto o di chi ne fa le veci, che la presiede, dell'intendente di finanza, dell'ispettore provinciale, di due consiglieri di prefettura, designati, al principio di ogni anno, dal prefetto, del ragioniere capo della Prefettura, di quattro membri effettivi e due supplenti designati dal Ministro Segretario di Stato, Segretario del Partito Nazionale Fascista, scelti fra persone esperte in materia giuridica, amministrativa o tecnica.
[2]La designazione dei membri da parte del Ministro Segretario di Stato, Segretario del Partito Nazionale Fascista, e' fatta mediante terna per ogni singolo membro e alla nomina si provvede con decreto del Ministro per l'interno. Detti membri durano in ufficio quattro anni e possono essere riconfermati.
[3]Essi prestano giuramento nelle forme di cui all'art. 45.
[4]Il prefetto e l'intendente di finanza designano rispettivamente un consigliere ed un funzionario di ragioneria della Prefettura ed un funzionario dell'Intendenza come supplenti.
[5]I supplenti non intervengono alla seduta della Giunta, se non quando mancano i membri effettivi della rispettiva categoria.
[6]Per la validita' delle deliberazioni della Giunta in sede amministrativa e' sufficiente l'intervento di cinque membri.
[7]A parita' di voti prevale il voto del presidente)).
Testo vigente dal 4 agosto 1938 al 13 giugno 1990 · versione 2 su Normattiva