Art. 250
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[1]Il posto dell'impiegato o salariato di un comune, di una provincia o di un consorzio dimesso per fine del periodo di esperimento, licenziato, dispensato dal servizio o dichiarato dimissionario d'ufficio, non puo' essere coperto, fuorche' in via provvisoria, fino a quando non sia intervenuta una decisione definitiva sui ricorsi proposti contro il provvedimento adottato, ovvero non siano decorsi i termini per la produzione di detti ricorsi.
[2]Per i segretari comunali e per i segretari provinciali non possono farsi nuove assunzioni definitive nei rispettivi ruoli nazionali in corrispondenza dei posti scoperti per i motivi di cui al comma precedente, fino a quando non si siano verificate le condizioni in esso previste.
[3]La corresponsione degli assegni spettanti al segretario comunale e al segretario provinciale dimessi per fine del periodo di esperimento, licenziati, dispensati dal servizio o dichiarati dimissionari d'ufficio ed, in seguito ad accoglimento di ricorso, riassunti, rimane a carico del comune o della provincia di cui il segretario era titolare all'atto della sua cessazione dal servizio.
Testo vigente dal 22 agosto 1942 al 13 giugno 1990 · versione 7 su Normattiva