Art. 251

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Chiunque s'ingerisca, senza legale autorizzazione, nel maneggio del denaro di un comune, di una provincia o di un consorzio e' considerato, per questo solo fatto, contabile ed e' sottoposto alla giurisdizione amministrativa, senza pregiudizio delle sanzioni penali comminate contro coloro che usurpano pubbliche funzioni. 37

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Corte Costituzionale

37

La Corte Costituzionale con sentenza 17 maggio-3 giugno 1966, n. 55 (in G.U. 1ª s.s. 11/06/1966, n. 143) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo, "limitatamente alla parte in cui dispone che chi si ingerisca nel maneggio del denaro "e' sottoposto alla giurisdizione amministrativa"".

Testo vigente dal 12 giugno 1966 al 13 giugno 1990 · versione 38 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art251 · fonte su Normattiva