Art. 251
Testo unico-art. 251 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Testo unico-art. 251 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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4 versioni dal 1934
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE DELLA PRONUNCIA A NORME NON IMPUGNATE LA CUI ILLEGITTIMITA' E' CONSEGUENZA DELLA DECISIONE - FATTISPECIE.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, conclusosi il giudizio di legittimita' costituzionale relativo alla giurisdizione contabile dei consigli di prefettura, con la dichiarazione di illegittimita' degli artt. 23, 251, 260, 310 e 311 del T.U. legge com. e prov. del 1934, denunciati nell'ordinanza di rimessione alla Corte, questa deve dichiarare altresi' la illegittimita' delle seguenti altre disposizioni impugnate: la parte dell'art. 251 t.u. cit. che prevede la sottoposizione alla "giurisdizione amministrativa" (e cioe' alla giurisdizione dei consigli di prefettura) dei soggetti ivi contemplati; l'art. 21 comma terz'ultimo, legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (cosi' come sostituito dall'art. 1 D.L. 20 febbraio 1927, n. 257), limitatamente alla disposizione per cui il conto "e' sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate"; l'art. 21, cit., intero comma penultimo e intero comma ultimo; art. 5 D.L. 20 febbraio 1927 n. 257, limitatamente alla parte in cui dispone che i consigli di prefettura pronunciano sulla responsabilita' contabile degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplata dall'art. 3 dello stesso decreto (che ha introdotto il testo attuale degli ultimi quattro commi dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972); l'art. 30 legge 17 luglio 1890, n. 6972, ultimo comma, nel testo attuale (introdotto con l'art. 3 D.L. 20 febbraio 1927, n. 257), contenente norme di procedura a proposito dei giudizi da ultimo menzionati. Debbono invece essere espressamente fatte salve le disposizioni sulla giurisdizione contabile della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, sottentrata, in quella Regione, alla giurisdizione dei consigli di prefettura. Invero, anche se la Corte non intende escludere che talune di dette disposizioni possano risultare illegittime anche con riferimento alla giurisdizione della giunta giurisdizionale amministrativa, la cui struttura comporta peraltro qualche disparita' sul piano del processo, rispetto ai consigli di prefettura, il sindacato su di esse avrebbe potuto svolgersi solo con particolare riferimento alla giurisdizione della giunta e quindi sulla base di un'impugnativa specifica.
Riguarda ancheart. 260 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 5 d.l. 257/1927art. 1 d.l. 257/1927art. 21 legge 6972/1990art. 30 legge 6972/1990art. 311 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)e altri 2
CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE CONTABILE - GIURISDIZIONE (IN ALCUNE MATERIE) DI SECONDO GRADO RISPETTO A QUELLA DEI CONSIGLI DI PREFETTURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 103, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Se puo' dirsi esatto che nel nostro ordinamento la Corte dei conti e' il principale organo di "giurisdizione contabile", non appare invece esatto ritenere incompatibile col secondo comma dell'art. 103 Cost. che alla Corte dei conti sia conferita, in un settore della giurisdizione contabile relativo ad enti locali, una competenza limitata al secondo grado. La esistenza in materia, di una competenza di primo grado di un organo diverso, non sottrae infatti alla Corte qualcosa che la Costituzione abbia voluto riservarle. Deve pertanto escludersi la illegittimita' costituzionale dell'art. 260 del T.U. della legge com. e prov. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, il quale attribuisce ai Consigli di prefettura la risoluzione, in primo grado, delle controversie in materia di responsabilita' previste dagli artt. 251-259 dello stesso T.U.
Riguarda ancheart. 252 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 260 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 253 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 258 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 259 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 256 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)e altri 3
GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA - PERMANENZA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI REVISIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI.
Non puo' dirsi che la giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura sia venuta meno a seguito della scadenza del termine quinquennale fissato dalla VI disp. trans. Cost. per la revisione di tutte le giurisdizioni speciali, diverse dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, poiche' detta scadenza non produce la caducazione di quelle giurisdizioni, pur determinando uno stato di incompiutezza, e percio' di alterazione, del sistema concepito dall'Assemblea costituente. - S. nn. 41/1957 C; 92/1962 D.
Riguarda ancheart. 258 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 260 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 253 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 255 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 254 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 259 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)e altri 3
GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA - PERMANENZA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI REVISIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI - EFFETTI - PRETESA SOTTRAZIONE AL SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
La previsione dell'art. VI disp. trans. Cost., secondo la quale tutte le giurisdizioni speciali diverse dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti sono soggette a revisione, non implica che prima di tale revisione quelle giurisdizioni possano continuare a vivere cosi' come sono, anche quando la loro struttura o il loro modo di operare contrasti coi precetti dettati dalla Costituzione per la giurisdizione in generale, come sono quelli destinati ad assicurare il diritto di difesa, l'indipendenza dei giudici, il ricorso per violazione di legge. Pertanto e' soggetta al sindacato di legittimita' costituzionale la giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura.
Riguarda ancheart. 257 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 260 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 254 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 255 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 256 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 253 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)e altri 3
GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA - GIURISDIZIONE CONTABILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.
L'inapplicabilita' ai procedimenti innanzi ai Consigli di prefettura in materia di giurisdizione contabile, della regola ne procedat judex ex officio non importa lesione del principio della imparzialita' del giudice: quest'ultimo infatti esige soltanto che ogni giudice operi in condizione di assoluta estraneita' e indifferenza - e percio' di neutralita' - rispetto agli interessi in causa, ma non esclude che un giudizio sia promosso ex officio.
Riguarda ancheart. 257 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 254 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 259 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 258 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 255 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 252 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)e altri 3
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara l'illegittimità costituzionale: a) delle seguenti disposizioni del testo unico comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383: art. 23, comma secondo; art. 251, limitatamente alla parte in cui dispone che chi si ingerisca nel maneggio del denaro "è sottoposto alla giurisdizione amministrativa"; art. 260; art. 310, comma quarto - limitatamente alla parte i…
ECLI:IT:COST:1966:55 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art251 · fonte su Normattiva