Art. 252
Testo unico-art. 252 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Apro la norma…
Testo unico-art. 252 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
COMUNI E PROVINCIE - C.D. RESPONSABILITA' "FORMALE" DEGLI AMMINISTRATORI - CARATTERISTICHE DI DETTA RESPONSABILITA' - DIFFERENZA DI TRATTAMENTO RISPETTO AD ALTRI PUBBLICI DIPENDENTI - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - NON FONDATEZZA.
La responsabilita` prevista dall'art. 252 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383 a carico degli amministratori dei comuni e delle provincie e` una comune responsasbilia` fondata sulla colpa e sul danno, della quale e` competente a conoscere la Corte dei conti. (In base a tale principio e` stata dichiarata non fondata la questione di legittimita` costituzionale dell'art. 252 del R.D. 3 marzo 1934 n. 383, sollevata in riferimento agli artt. 3, 5, 24, 28, 97 e 128 Cost., sotto il profilo - non piu` accettabile in base alla piu` recente giurisprudenza della Corte dei Conti - che la norma impugnata prevederebbe una responsabilita` dei su detti amministratori pur in mancanza di colpa o danno, facendo ad essi un trattamento deteriore rispetto ad altri pubblici dipendenti.).
CORTE DEI CONTI - GIURISDIZIONE CONTABILE - GIURISDIZIONE (IN ALCUNE MATERIE) DI SECONDO GRADO RISPETTO A QUELLA DEI CONSIGLI DI PREFETTURA - VIOLAZIONE DELL'ART. 103, SECONDO COMMA, COST. - INSUSSISTENZA - ESCLUSIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Se puo' dirsi esatto che nel nostro ordinamento la Corte dei conti e' il principale organo di "giurisdizione contabile", non appare invece esatto ritenere incompatibile col secondo comma dell'art. 103 Cost. che alla Corte dei conti sia conferita, in un settore della giurisdizione contabile relativo ad enti locali, una competenza limitata al secondo grado. La esistenza in materia, di una competenza di primo grado di un organo diverso, non sottrae infatti alla Corte qualcosa che la Costituzione abbia voluto riservarle. Deve pertanto escludersi la illegittimita' costituzionale dell'art. 260 del T.U. della legge com. e prov. approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, il quale attribuisce ai Consigli di prefettura la risoluzione, in primo grado, delle controversie in materia di responsabilita' previste dagli artt. 251-259 dello stesso T.U.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art252 · fonte su Normattiva
Riguarda ancheart. 251 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 260 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 253 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 258 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 259 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 256 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)e altri 3
GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA - PERMANENZA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI REVISIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI.
Non puo' dirsi che la giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura sia venuta meno a seguito della scadenza del termine quinquennale fissato dalla VI disp. trans. Cost. per la revisione di tutte le giurisdizioni speciali, diverse dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti, poiche' detta scadenza non produce la caducazione di quelle giurisdizioni, pur determinando uno stato di incompiutezza, e percio' di alterazione, del sistema concepito dall'Assemblea costituente. - S. nn. 41/1957 C; 92/1962 D.
Riguarda ancheart. 251 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 258 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 260 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 253 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 255 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 254 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)e altri 3
GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA - PERMANENZA DOPO LA SCADENZA DEL TERMINE DI REVISIONE DELLE GIURISDIZIONI SPECIALI - EFFETTI - PRETESA SOTTRAZIONE AL SINDACATO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESCLUSIONE.
La previsione dell'art. VI disp. trans. Cost., secondo la quale tutte le giurisdizioni speciali diverse dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti sono soggette a revisione, non implica che prima di tale revisione quelle giurisdizioni possano continuare a vivere cosi' come sono, anche quando la loro struttura o il loro modo di operare contrasti coi precetti dettati dalla Costituzione per la giurisdizione in generale, come sono quelli destinati ad assicurare il diritto di difesa, l'indipendenza dei giudici, il ricorso per violazione di legge. Pertanto e' soggetta al sindacato di legittimita' costituzionale la giurisdizione contabile dei Consigli di prefettura.
Riguarda ancheart. 257 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 260 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 254 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 255 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 256 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 253 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)e altri 3
GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA - GIURISDIZIONE CONTABILE - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA IMPARZIALITA' DEL GIUDICE - ESCLUSIONE.
L'inapplicabilita' ai procedimenti innanzi ai Consigli di prefettura in materia di giurisdizione contabile, della regola ne procedat judex ex officio non importa lesione del principio della imparzialita' del giudice: quest'ultimo infatti esige soltanto che ogni giudice operi in condizione di assoluta estraneita' e indifferenza - e percio' di neutralita' - rispetto agli interessi in causa, ma non esclude che un giudizio sia promosso ex officio.
Riguarda ancheart. 257 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 254 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 259 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 258 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 255 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 260 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)e altri 3
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