Art. 295
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[1]In nessun contratto per forniture, trasporti o lavori si puo' stipulare l'obbligo di far pagamenti, se non in ragione dell'opera prestata o della materia fornita.
[2]Non sono compresi in questo divieto i contratti che convenga fare con case o stabilimenti commerciali o industriali di notoria solidita', presso cui non sia in uso l'assumere l'incarico dei lavori o di provviste senza anticipazione di parte del prezzo.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 13 giugno 1990 · versione 0 su Normattiva