Art. 296
Testo unico-art. 296 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Apro la norma…
Testo unico-art. 296 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 87, ultimo comma, 140, ultimo comma, 165, 296, ultimo comma, del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento agli artt. 5,128 e 130 e alla IX disposizione transitoria e finale della Costituzi…
ECLI:IT:COST:1965:94 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art296 · fonte su Normattiva