Art. 296
Testo unico-art. 296 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Testo unico-art. 296 ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 18 AGOSTO 2000, N. 267))
Testo vigente dal 13 ottobre 2000, tuttora in vigore · versione 58 su Normattiva
Spiegazione
Spiegazione generata
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4 versioni dal 1934
Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE - DEBITI DELLA P.A. - PRODUZIONE DI INTERESSI - DECORRENZA - DALL'EMISSIONE DEL MANDATO DI PAGAMENTO - INAMMISSIBILITA' DELLA QUESTIONE.
La generica impugnazione delle disposizioni legislative inerenti ai procedimenti di spesa della p.a. non consente di desumere il principio normativo su cui appuntare esame ed eventualmente censura; mentre la mancanza, nell'ordinanza di rimessione, di ogni indicazione circa la specie di interessi in contestazione nel giudizio a quo, non consente di verificare la concreta rilevanza della questione. (Inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 28 e 97, 53 e 23 Cost. - del capo IV del titolo II, r.d. 18 novembre 1923 n. 2440 e succ.mod., e degli artt. 87, 295, 296, 324 e 325, r.d. 3 marzo 1934 n. 383 e succ.mod., denunciati in quanto da essi sarebbe enucleabile una norma secondo la quale i debiti della p.a. - e specificamente dei Comuni - "diventano liquidi ed esigibili e quindi produttivi di interessi solo alla data di emissione del relativo mandato di pagamento o atto equipollente, anziche` alla data che risulterebbe dall'applicazione dell'ordinaria disciplina civilistica in materia e dalle eventuali pattuizioni stipulate fra le parti interessate".
Riguarda ancheart. 325 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 295 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)r.d. 2440/1923art. 87 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 324 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
Massime dai dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0. Della Cassazione non ci sono: il suo archivio non è riutilizzabile.
Corte costituzionale
Pronunce che hanno deciso della sorte di questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
dichiara non fondata la questione, proposta con l'ordinanza indicata in epigrafe, relativa alla legittimità costituzionale degli artt. 87, ultimo comma, 140, ultimo comma, 165, 296, ultimo comma, del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con R.D. 3 marzo 1934, n. 383, in riferimento agli artt. 5,128 e 130 e alla IX disposizione transitoria e finale della Costituzi…
ECLI:IT:COST:1965:94 · leggi il testo integrale
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art296 · fonte su Normattiva