Art. 308
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[1]Il tesoriere del comune e quello della provincia devono rendere il conto nel termine di tre mesi dalla chiusura dell'esercizio.
[2]Qualora il conto non venga presentato entro tale termine, il Prefetto lo fa compilare d'ufficio, a spese del tesoriere, al quale applica, inoltre, una sanzione consistente nel pagamento di una somma da lire 1.000 a lire 10.000, il cui ammontare viene devoluto a favore delle casse di previdenza per le pensioni agii impiegati ed ai salariati degli enti locali.
Testo vigente dal 17 marzo 1934 al 16 dicembre 1948 · versione 0 su Normattiva