Art. 310

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[1]Il Podesta' e il rettorato debbono deliberare il conto entro un mese dalla presentazione della relazione dei revisori. Se la deliberazione non avviene entro tale termine, provvede il Prefetto, a mezzo di commissario. Il commissario accerta anche le ragioni della mancata deliberazione del conto e ne riferisce al Prefetto per i provvedimenti disciplinari da adottarsi a carico del segretario o del ragioniere, qualora la mancata deliberazione sia ad essi imputabile.

[2]Della deliberazione del Podesta' o del rettorato sul conto e' data notizia al tesoriere, in quanto porti variazione nel carico o discarico, e agli amministratori che furono designati responsabili, con notifica per mezzo del rispettivo messo comunale o provinciale contenente invito a prenderne cognizione, entro trenta giorni, nella segreteria del comune o della provincia, insieme col conto e con tutti gli altri documenti che vi si riferiscono.

[3]Contemporaneamente il Podesta' od il Preside, a mezzo di avviso, da affiggersi per almeno otto giorni all'albo pretorio del comune o della provincia, informa il pubblico della avvenuta deliberazione sul conto e del deposito di esso con tutti gli atti e documenti che vi si riferiscono nei rispettivi uffici di segreteria. Entro il termine di otto giorni dall'ultimo del deposito il tesoriere e gli amministratori, nonche' qualunque contribuente, possono presentare per iscritto, senza spesa, le loro deduzioni, osservazioni e reclami.

[4]Trascorso il termine suddetto, il conto, con i documenti giustificativi della entrata e della spesa e con le deduzioni, osservazioni e reclami eventualmente presentati, o, in mancanza, con esplicita dichiarazione che nessuna deduzione, osservazione o reclamo venne presentato nei termini prescritti, e' trasmesso dal Podesta' o dal Preside al Prefetto ed e' sottoposto al giudizio del Consiglio di Prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate.

[5]La decisione del Consiglio di Prefettura viene notificata e pubblicata nei modi e nei termini di cui ai comma secondo e terzo e contro di esso e' ammesso ricorso alla Corte dei conti, anche da parte di qualsiasi contribuente, ancorche' non abbia previamente reclamato al Consiglio di Prefettura.

[6]Nel caso che il ricorso sia prodotto dal contribuente, il termine relativo decorre dall'ultimo giorno della pubblicazione della decisione del Consiglio di Prefettura. 18

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 1372

18

Il D.Lgs. 21 aprile 1948, n. 1372 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Sono abrogati [...] gli articoli 308, 309, 310 e 311 del testo unico 3 marzo 1934, n. 383, e ogni altra disposizione contraria al presente decreto o con esso incompatibile." Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che le modifiche hanno efficacia fino al 31 dicembre 1950.

Testo vigente dal 16 dicembre 1948 al 13 ottobre 1951 · versione 19 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1934-03-03;383~art310 · fonte su Normattiva