Le massime del Massimario della Corte costituzionale: che cosa la Corte ha detto di questa norma, non soltanto come sono finite le questioni.
GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE - NORME DI PROCEDURA - VIOLAZIONE DEL DIRITTO DI DIFESA E DI IMPUGNATIVA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
Il diritto di difesa (art. 24, secondo comma, Cost.), non puo' dirsi garantito in un processo la cui disciplina renda possibile introdurre, dopo l'audizione delle parti e senza presidio di forme, elementi di giudizio non conosciuti dalle parti stesse. Quel diritto, nonche' l'altro di impugnativa, contemplato dal primo comma del cit. art. 24 della Costituzione, devono considerarsi violati anche quando manchi una disposizione che assicuri alle parti la possibilita' di prendere visione del testo originale della pronuncia del giudice. Poiche' tali deficienze sono riscontrabili nella disciplina del processo innanzi ai consigli di prefettura in sede di giurisdizione contabile, sono da ritenere viziate da illegittimita' costituzionale le disposizioni in proposito dettate dal t.u. legge com. e prov., approvato con r.d. 3 marzo 1934 n. 383, ed in particolare l'art. 310, comma quarto, limitatamente alla parte in cui dispone che il conto "e' sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale decide nel termine di sei mesi, sentite, ove lo richiedano, le parti interessate"; art. 310, comma quinto e comma sesto; gli artt. 23 e 311, limitatamente alla parte che riguarda la partecipazione alla seduta del consiglio di prefettura, del funzionario di ragioneria che ebbe a compilare il conto.
Riguarda ancheart. 23 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 260 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 310 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
GIURISDIZIONI SPECIALI - CONSIGLI DI PREFETTURA NEI GIUDIZI DI RESPONSABILITA' CONTABILE - NORME DI PROCEDURA - PARTECIPAZIONE ALLE SEDUTE DEL COLLEGIO DI ORGANO AVENTE FUNZIONE ESSENZIALMENTE ACCUSATORIA - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA - ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE.
In un processo, la partecipazione alle sedute del collegio giudicante, di un organo avente funzione essenzialmente accusatoria, determina violazione del principio di uguaglianza (art. 3 Cost.), a causa della disparita' di trattamento fatto alle parti private rispetto a quel funzionario in ordine alla possibilita' di rappresentare ai giudici, dopo che si siano riuniti per decidere, le rispettive ragioni. E' pertanto viziata da illegittimita' costituzionale e l'ultima parte del secondo comma dell'art. 23, richiamata dal successivo art. 311, del t.u. legge com. e prov. del 1934, riflettente la partecipazione alle sedute del consiglio di prefettura in sede di giurisdizione contabile, del funzionario di ragioneria che ebbe a compilare la relazione sul conto, oggetto del giudizio.
Riguarda ancheart. 23 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)
PROCEDIMENTO INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE - DICHIARAZIONE DI ILLEGITTIMITA' COSTITUZIONALE - ESTENSIONE DELLA PRONUNCIA A NORME NON IMPUGNATE LA CUI ILLEGITTIMITA' E' CONSEGUENZA DELLA DECISIONE - FATTISPECIE.
Ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953 n. 87, conclusosi il giudizio di legittimita' costituzionale relativo alla giurisdizione contabile dei consigli di prefettura, con la dichiarazione di illegittimita' degli artt. 23, 251, 260, 310 e 311 del T.U. legge com. e prov. del 1934, denunciati nell'ordinanza di rimessione alla Corte, questa deve dichiarare altresi' la illegittimita' delle seguenti altre disposizioni impugnate: la parte dell'art. 251 t.u. cit. che prevede la sottoposizione alla "giurisdizione amministrativa" (e cioe' alla giurisdizione dei consigli di prefettura) dei soggetti ivi contemplati; l'art. 21 comma terz'ultimo, legge 17 luglio 1890 n. 6972, sulle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (cosi' come sostituito dall'art. 1 D.L. 20 febbraio 1927, n. 257), limitatamente alla disposizione per cui il conto "e' sottoposto al giudizio del consiglio di prefettura, il quale deve decidere entro sei mesi, udite, ove lo richiedano, le parti interessate"; l'art. 21, cit., intero comma penultimo e intero comma ultimo; art. 5 D.L. 20 febbraio 1927 n. 257, limitatamente alla parte in cui dispone che i consigli di prefettura pronunciano sulla responsabilita' contabile degli amministratori delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza contemplata dall'art. 3 dello stesso decreto (che ha introdotto il testo attuale degli ultimi quattro commi dell'art. 30 della legge 17 luglio 1890, n. 6972); l'art. 30 legge 17 luglio 1890, n. 6972, ultimo comma, nel testo attuale (introdotto con l'art. 3 D.L. 20 febbraio 1927, n. 257), contenente norme di procedura a proposito dei giudizi da ultimo menzionati. Debbono invece essere espressamente fatte salve le disposizioni sulla giurisdizione contabile della giunta giurisdizionale amministrativa della Valle d'Aosta, sottentrata, in quella Regione, alla giurisdizione dei consigli di prefettura. Invero, anche se la Corte non intende escludere che talune di dette disposizioni possano risultare illegittime anche con riferimento alla giurisdizione della giunta giurisdizionale amministrativa, la cui struttura comporta peraltro qualche disparita' sul piano del processo, rispetto ai consigli di prefettura, il sindacato su di esse avrebbe potuto svolgersi solo con particolare riferimento alla giurisdizione della giunta e quindi sulla base di un'impugnativa specifica.
Riguarda ancheart. 260 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)art. 5 d.l. 257/1927art. 1 d.l. 257/1927art. 21 legge 6972/1990art. 30 legge 6972/1990art. 310 Approvazione del testo unico della legge comunale e provinciale. (034U0383)e altri 2